ACCORDO QUADRO NAZIONALE SUL TELELAVORO
NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE
NELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N.
191
A seguito del parere favorevole espresso sull'ipotesi di accordo quadro sul telelavoro dal Coordinamento dei Comitati di settore in data 22-9-1999, vista la certificazione negativa dei costi espressa dalla Corte dei Conti in data 15-10-1999, visto il parere favorevole espresso in data 9-12-1999 dal Coordinamento dei Comitati di settore sull'adeguamento delle quantificazioni dei costi contrattuali alle osservazioni della Corte dei Conti, visto il referto della Corte dei Conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 19-1-2000, visto l'invito formulato all'ARAN nella seduta del 25-2-2000 dal Coordinamento dei Comitati di settore perché si proceda ad una rapida definizione dell'accordo collettivo sul telelavoro, il giorno 23-3-2000 alle ore 16 le parti sottoscrivono l'allegato accordo sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Per l'ARAN:
nella persona del Presidente,
Prof. Carlo
Dell'Aringa---------------------------------------
per i
rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali
CGIL
-------------------------------------
CISL
--------------------------------------
UIL
--------------------------------------
CONFSAL
-------------------------------------
COSMED
-------------------------
CIDA
---------------------------
CISAL
-------------------------------------
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1.Il presente accordo quadro si applica al
personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Considerato il carattere sperimentale dell'istituto,
all'inizio del secondo biennio di applicazione le parti valuteranno
l'opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni
anche sulla scorta delle valutazioni dell'Osservatorio di cui
all'articolo 7.
Art. 2
Finalità e obiettivi del
telelavoro
1. Le parti convengono preliminarmente sul fatto che
le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed
economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad
assicurare:
a) alla pubblica amministrazione la concreta
possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di
flessibilità lavorativa;
b) al lavoratore di scegliere una
diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi
in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive
espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione
e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione,
informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica
dei processi innovatori.
Art. 3
Relazioni sindacali
1.Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri
di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività; gli
istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e
conclusi in tempi strettamente congrui rispetto all'avvio e
all'attuazione dei progetti.
2. Le Amministrazioni consultano
preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei progetti di cui all'art.
3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70.
3. A livello di
Amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalità di
realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità
impiegate mediante il telelavoro.
La concertazione si
svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla
data di ricezione della richiesta.
Nella concertazione le
parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto
che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti
giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è
redatto verbale dal quale risultino le posizione delle parti nelle
materie oggetto della stessa.
4. A livello di Amministrazione, la
contrattazione integrativa determina gli eventuali adattamenti della
disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari
condizioni della prestazione.
Decorsi trenta giorni dall'inizio
delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti
riassumono la rispettiva libertà d'iniziativa.
5. Nell'ambito di
ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli aspetti
strettamente legati alle specificità del comparto e, in
particolare:
a) criteri generali per l'esatta individuazione del
telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;
b)
criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la
determinazione delle fasce di reperibilità telematica;
c) forme
di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro
uso;
d) iniziative di formazione legate alla specificità del
comparto.
Art. 4
Assegnazione ai progetti di telelavoro
l. Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui
all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70, l'Amministrazione procederà
con le modalità previste dall'art. 4 dello stesso DPR n. 70
all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si
siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle
condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già
svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in
mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare
in autonomia nelle attività di competenza.
2. In caso di
richieste superiori al numero delle posizioni l'Amministrazione
utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
a) situazioni di
disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il
raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli
minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o
conviventi, debitamente certificate;
c) maggiore tempo di
percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.
3.
L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al
lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di
partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto
ai lavoratori che operano in sede.
4. L'assegnazione a progetti
di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto;
tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, quando
sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel
rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso
progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte
dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla
sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi
compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10
giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma
2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto.
5. In
conformità all'articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il
dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può
esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in
telelavoro.
Art. 5
Postazione di lavoro e adempimenti
dell'Amministrazione
1.Il telelavoro si realizza secondo le modalità
previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile,
decentrato in centri - satellite, servizi in rete o altre forme
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque
in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a
distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è
assegnato.
2.Le spese per l'installazione e la manutenzione della
postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente
per le attività attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico
dell'amministrazione; sono, del pari, a carico dell'amministrazione
le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le
attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie
per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato
gratuito al lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione
di comparto prevederà forme di copertura assicurativa delle
attrezzature in dotazione e del loro uso.
3. Fermo restando che
nessun dispositivo di controllo può essere attivato all'insaputa dei
lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il lavoratore
circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del
lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della
prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità possono
essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri
datoriali.
4. Ciascun progetto prevederà la possibilità che
siano disposti, con frequenza media da definirsi eventualmente nella
contrattazione di comparto, rientri periodici del lavoratore presso
la sede di lavoro.
5. L'amministrazione deve garantire che la
prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le
normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei
lavoratori. L'amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la
formazione necessaria perché la prestazione di lavoro sia effettuata
in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente
vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.
6.
Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai
lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione
generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di
professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro.
Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai
dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano
attività di telelavoro.
7. Debbono essere assicurate forme di
comunicazione tempestiva - ivi compreso l'utilizzo dell'e-mail - per
rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere
amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime
aspettative, come indicato nell'articolo 2, lettera b)
Art. 6
Diritti ed obblighi del
lavoratore
1. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità
attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l'autonomia
nella gestione del tempo e dell'attività lavorativa, la prestazione
del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione
dell'orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria
globale prevista per il personale che presta la sua attività nella
sede e secondo i criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, lettera b).
Eventuali brevi periodi di interruzione del
circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili
al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento
dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause
strutturali, è facoltà dell'amministrazione, sentite le OO.SS.,
richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di
lavoro.
2. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia
ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con
modalità concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da
parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di
prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per
verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle
attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve
strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle
istruzioni impartite.
3. Al lavoratore, la cui postazione di
lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta
una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a
titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e
telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse
all'effettuazione della prestazione.
L'importo di tale somma,
corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza
predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità previste
dall'articolo 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento
all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili
per l'effettuazione del telelavoro.
4. Il trattamento
retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla
contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che
si applica ai lavoratori del comparto.
Del pari, per la
parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi,
aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina
contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del
comparto.
5. È garantito l'esercizio dei diritti sindacali.
Il
lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare
all'attività sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla
istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano
telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché
dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo
di lavoro.
Art. 7
Osservatorio sul telelavoro
1. In considerazione della sperimentalità del
telelavoro, sarà istituito presso l'A.Ra.N., per il primo biennio di
attuazione, un Osservatorio formato da un componente per ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da
tre componenti nominati dall'Aran. Tale Osservatorio, avvalendosi
eventualmente dell'apporto di esperti, nonché dei Comitati pari
opportunità, ove costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere
dati e informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, il
loro impatto sul funzionamento dell'amministrazione e
sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine del biennio
l'Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed
orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o
adattamenti nella contrattazione collettiva
2. La contrattazione
di comparto istituirà, altresì, Osservatori di comparto, anche quali
sensori settoriali dell'Osservatorio intercompartimentale.